{"id":31946,"date":"2017-01-24T08:43:34","date_gmt":"2017-01-24T08:43:34","guid":{"rendered":"http:\/\/dummy.xtemos.com\/basel\/?p=151"},"modified":"2025-11-20T21:29:23","modified_gmt":"2025-11-20T21:29:23","slug":"condentum-integer-ridiculus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/?p=31946","title":{"rendered":"PROROGA CONSAP"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<strong>PROROGA CONSAP<\/strong><br \/>\nE&#8217; ufficiale, dalla pubblicazione in gazzetta della legge di bilancio il 31 dicembre 2024.<br \/>\nIl Fondo di garanzia per l\u2019acquisto della prima casa \u00e8 stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 (per la prima volta dalla sua istituzione viene prorogato di 3 anni e non pi\u00f9 annualmente), elevando la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo dal 50% fino all\u201980% della quota capitale per le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all\u201980% del prezzo dell\u2019immobile, compreso di oneri e accessori<\/p>\n<p>Ma chi sono i prioritari?<br \/>\nLe categorie prioritarie sono: le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi popolari e i giovani di et\u00e0 inferiore ai 36 anni, sempre considerato il limite dell&#8217;isee<\/p>\n<p>In pi\u00f9 sono stati confermati, nel paniere dei prioritari, anche i nuclei familiari che includono:<br \/>\n\u2022\u2060 \u20603 figli minori di 21 anni e ISEE non superiore a 40.000\u20ac annui<br \/>\n\u2022\u2060 \u20604 figli minori di 21 anni e ISEE non superiore a 45.000\u20ac annui;<br \/>\n\u2022\u2060 \u20605 o pi\u00f9 figli minori di 21 anni e ISEE non superiore a 50.000\u20ac annui<\/p>\n<p>In caso di domande di finanziamento con limite di finanziabilit\u00e0 (quando il rapporto tra l\u2019importo del finanziamento e il prezzo d\u2019acquisto dell\u2019immobile \u00e8 superiore all\u201980%), per le sopracitate famiglie numerose la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa viene modificata, arrivando:<br \/>\n\u2022\u2060 \u2060all\u201980% della quota capitale per le famiglie con 3 figli con et\u00e0 inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000\u20ac annui;<br \/>\n\u2022\u2060 \u2060all\u201985% della quota capitale per le famiglie con 4 figli con et\u00e0 inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000\u20ac annui;<br \/>\n\u2022\u2060 \u2060al 90% della quota capitale per le famiglie con 4 figli con et\u00e0 inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000\u20ac annui.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La garanzia del Fondo rimane inoltre operativa anche nell\u2019ipotesi di surroga del mutuo originario, nei casi in cui le condizioni economiche del\/i richiedente\/i rimangano invariate o siano migliorative rispetto a quelle originarie, o comunque non abbiano impatti negativi sull&#8217;equilibrio economico-finanziario del Fondo stesso.<\/p>\n<p>Unica sostanziale modifica: dal 2025 il Fondo \u00e8 riconosciuto esclusivamente, e non pi\u00f9 prioritariamente, per l\u2019accesso al credito da parte dei soli richiedenti prioritari, escludendo, per ora, tutti gli altri richiedenti. Non \u00e8 una questione da poco, giacch\u00e8 fino ad oggi il Fondo aveva consentito anche a molti richiedenti cd non prioritari di accedere al credito ed \u00e8 per tale ragione che le associazioni della categoria dei mediatori creditizi e agenti stanno facendo sentire la loro voce a Roma affinch\u00e8 si possa estendere la garanzia del fondo, appunto, anche ai richiedenti non prioritari, come \u00e8 stato fino al 31\/12\/2024.<\/p>\n<p>Infine, il comma 116, introdotto sempre alla Camera, porta a due anni il termine per l&#8217;alienazione di immobili da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell&#8217;aliquota agevolata del 2% relativa all&#8217;imposta di registro.<br \/>\nSpecifichiamo infatti che, fino al 31 dicembre 2024, era possibile acquistare nuovamente una Prima casa, a patto che l&#8217;attuale Prima casa venisse venduta entro 12 mesi dal nuovo acquisto. Ora, con questa modifica, i mesi per poter vendere dopo aver nuovamente acquistato, diventano 24.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ricordiamo, inoltre, che i limiti del fondo sono legati ai limiti imposti per le prime case, oltre che un limite massimo di erogazione.<\/p>\n<p>Per l&#8217;accesso al fondo infatti:<br \/>\n\u2022\u2060 \u2060non si possono acquistare case che catastalmente rientrino in categorie di lusso<br \/>\n\u2022\u2060 \u2060il limite massimo \u00e8 impostato a 250.000\u20ac di mutuo<br \/>\n\u2022\u2060 \u2060non si deve gi\u00e0 essere proprietari di altri immobili nel comune dove si andr\u00e0 ad acquistare<br \/>\n\u2022\u2060 \u2060non si deve essere proprietari, neppure per quote, di altri immobili sul territorio nazionale, di altri immobili acquistati con le agevolazioni &#8220;Prima casa&#8221;<\/p>\n<p>Cristian Nasso<br \/>\nPersonal Broker &#8211; Affida[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A sodales suspen disse vestibulum dui ultrices ferm entum a parturient scele risque potenti placerat blandit purus adipiscing eros habitasse sodales<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1495,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-31946","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanziamenti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31946"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31946\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31952,"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31946\/revisions\/31952"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1495"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vivianamagnaniperdomo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}